IL PRETORE All'udienza dell'8 giugno 1993 Putzer Hubert, imputato di lesioni personali volontarie, ha richiesto, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 574/1988, con dichiarazione sottoscritta presentata prima dell'apertura del dibattimento, che il processo venisse celebrato nella lingua italiana. Il Putzer ha precisato nella richiesta che tale scelta era stata determinata dal fatto che il difensore di fiducia da lui nominato, l'avv. Maria Carmela Carriere, aveva accettato l'incarico a condizione che il processo si svolgesse nella sua madrelingua, cioe' quella italiana, poiche' solo in tal caso poteva garantire la piena e la migliore esplicazione del mandato difensivo. Il processo pertanto si e' svolto in italiano e nel corso dell'istruzione dibattimentale sono stati escussi due testimoni di madre-lingua tedesca, le cui dichiarazioni sono state immediatamente tradotte e verbalizzate nella lingua del processo. Esaurita l'assunzione delle prove indicate dalla pubblica accusa si e' proceduto, come richiesto dalla difesa, all'esame dell'imputato. Costui, alla domanda formulata dall'avv. Carriere se si riteneva innocente o colpevole dei fatti a lui contestati, ha dichiarato in lingua tedesca di non aver compreso la domanda posta dal suo difensore. Il pretore allora, esprimendosi nella lingua materna dell'imputato, gli ha chiesto se era in grado di parlare in italiano e il Putzer ha risposto "poco". A questo punto la difesa ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. n. 574/1988 nella parte in cui impedisce al cittadino di madre-lingua tedesca, che abbia scelto quale lingua del processo la lingua italiana, di esprimersi nella propria madre-lingua per violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 100 dello statuto di autonomia della provincia autonoma di Bolzano. Il pubblico ministero si e' associato all'eccezione di incostituzionalita'sollevata dalla difesa, ravvisando un contrasto del sesto comma dell'art. 17 citato anche con l'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui prevede, quale sanzione per la formazione degli atti successivi nell'altra lingua, la nullita' assoluta ed insanabile dell'atto, posto che l'art. 109, ultimo comma, del c.p.p. sancisce il rispetto della lingua italiana quale lingua del processo soltanto a pena di nullita' relativa. L'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dalle parti appare rilevante per il processo in corso e non manifestamente infondata.