IL PRETORE
    All'udienza dell'8 giugno 1993 Putzer Hubert, imputato di  lesioni
 personali  volontarie, ha richiesto, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R.
 n.  574/1988,  con  dichiarazione   sottoscritta   presentata   prima
 dell'apertura  del  dibattimento,  che  il processo venisse celebrato
 nella lingua italiana. Il Putzer ha  precisato  nella  richiesta  che
 tale  scelta  era  stata  determinata  dal  fatto che il difensore di
 fiducia  da  lui  nominato,  l'avv.  Maria  Carmela  Carriere,  aveva
 accettato  l'incarico a condizione che il processo si svolgesse nella
 sua madrelingua, cioe' quella italiana,  poiche'  solo  in  tal  caso
 poteva  garantire  la  piena  e  la migliore esplicazione del mandato
 difensivo.
    Il  processo  pertanto  si  e'  svolto  in  italiano  e  nel corso
 dell'istruzione dibattimentale sono stati escussi  due  testimoni  di
 madre-lingua  tedesca, le cui dichiarazioni sono state immediatamente
 tradotte e verbalizzate nella lingua del processo.
    Esaurita l'assunzione delle prove indicate dalla  pubblica  accusa
 si   e'   proceduto,   come   richiesto   dalla   difesa,   all'esame
 dell'imputato. Costui, alla domanda formulata dall'avv.  Carriere  se
 si  riteneva  innocente  o  colpevole  dei fatti a lui contestati, ha
 dichiarato in lingua tedesca di non aver compreso  la  domanda  posta
 dal  suo  difensore.  Il  pretore  allora,  esprimendosi nella lingua
 materna dell'imputato, gli ha chiesto se era in grado di  parlare  in
 italiano e il Putzer ha risposto "poco".
    A   questo   punto   la   difesa   ha   eccepito  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 17, sesto  comma,  del  d.P.R.  n.  574/1988
 nella  parte  in  cui impedisce al cittadino di madre-lingua tedesca,
 che abbia scelto quale lingua del processo  la  lingua  italiana,  di
 esprimersi  nella  propria  madre-lingua  per violazione dell'art. 24
 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
 dell'uomo e dell'art. 100 dello statuto di autonomia della  provincia
 autonoma di Bolzano.
    Il   pubblico   ministero   si   e'   associato  all'eccezione  di
 incostituzionalita'sollevata dalla difesa,  ravvisando  un  contrasto
 del  sesto  comma  dell'art. 17 citato anche con l'art. 3 della Carta
 costituzionale nella parte in cui  prevede,  quale  sanzione  per  la
 formazione  degli  atti  successivi  nell'altra  lingua,  la nullita'
 assoluta ed insanabile dell'atto, posto che l'art. 109, ultimo comma,
 del c.p.p. sancisce il rispetto della lingua  italiana  quale  lingua
 del processo soltanto a pena di nullita' relativa.
    L'eccezione  di illegittimita' costituzionale proposta dalle parti
 appare rilevante per  il  processo  in  corso  e  non  manifestamente
 infondata.